Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2019 n. 6188
Ripristino edifici crollati o demoliti – solo se accertata preesistente consistenza – Immobili sottoposti a vincoli D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche - interventi di demolizione e ricostruzione - ristrutturazione edilizia - solo se medesima sagoma edificio preesistente – Mancanza elementi strutturali – impossibile valutare consistenza edificio da consolidare – i ruderi non equivalgono ad area non edificata - interventi di nuova costruzione
La impossibilità di apprezzare la consistenza del manufatto preesistente conduce ad escludere, in radice, la configurabilità di un intervento di “ristrutturazione edilizia”. Inoltre con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
La ricostruzione di un rudere non è riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia nel caso in cui manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare: in particolare, un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, non può essere riconosciuto come edificio allo stato esistente (cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza n. 5174 del 21 ottobre 2014, e TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1167 del 26 settembre 2017). In mancanza di elementi strutturali non è infatti possibile valutare la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata (Cons. St., sez. V, sentenza n. 1025 del 15 marzo 2016).