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  • Sugli effetti della cessione del ramo di azienda ai fini del trasferimento della qualificazione

    Consiglio di Stato, A.P., Sent. n. 3 del 3/7/2017

    Dalla cessione di ramo d’azienda non deriva quale automatica conseguenza il trasferimento al cessionario della qualificazione della cedente. 

     I giudici del Consiglio di Stato hanno aderito alla cd. tesi sostanzialistica, secondo la quale occorre avere riguardo alla causa del negozio di cessione e al sottostante regolamento di interessi voluto dalle parti per determinare se la cessione abbia o meno comportato la perdita dei requisiti di cui alla attestazione SOA. In caso di trasferimento del ramo d’azienda, dunque, non sono automaticamente trasferiti anche i requisiti di cui all’art. 79, comma 1, DPR n. 207 del 2010. In particolare, è ben possibile che la cessione di parti dell’azienda, ancorché qualificate come ramo aziendale, si riferisca a porzioni prive di autonomia funzionale nel contesto dell’impresa e comunque non significative, quindi non sia tale da generare la perdita in capo al cedente (e il correlato acquisto in capo al cessionario) dei requisiti di qualificazione. Se non sono trasferiti i requisiti di qualificazione, non possono esserlo le qualificazioni che ad essi si riferiscono.

    La facoltà, prevista dall’art. 76, comma 11, secondo periodo, DPR n. 207 del 2010, per l’impresa cedente di chiedere una nuova attestazione SOA per i requisiti oggetto di trasferimento non può essere trasformata nella previsione della automatica decadenza all’atto della cessione. La (eventuale) richiesta avanzata dalla cedente di rilascio di una nuova attestazione SOA si riferisce ai requisiti “oggetto di trasferimento”, e quindi presuppone, e non implica, che tali requisiti siano trasferiti. Effetto che non si produce automaticamente, altrimenti non sarebbe stato precisato, soprattutto con la formula “oggetto di”, la quale sottende che l’effetto è disposto dal negozio e non dalla legge. In definitiva, la disposizione non stabilisce la perdita delle qualificazioni come effetto della cessione aziendale, ma prevede l’ipotesi in cui tale perdita si sia verificata.

    Nel caso di cessione di un ramo d’azienda, l’accertamento positivo effettuato dall’organismo SOA in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte della cedente comporta la conservazione della attestazione senza soluzione di continuità.

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