T.A.R. Campania Napoli,sez.II,n.5542 del 20 Dicembre 2016
I limiti volumetrici fissati dal comma 25 dell'art.32 della legge 326/2003 non devono superare il 30% della cubatura della costruzione originaria e non possono in ogni caso eccedere i 750 m.c.
In presenza di manufatti abusivi non sanati nè condonati,gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente,sicchè non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che fino al momento di eventuali sanatorie devono ritenersi comunque abusive,con contestuale obbligo del comune di ordinare la demolizione.
L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo previsto dall'art.31 comma 9 del d.P.R.6 giugno 2001 n 380, riguarda l'edificio nel suo complesso,comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale,e/o alla condanna,dato che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum"dello stato dei luoghi e come tale non può che avere ad oggetto sia il manufatto abusivo siale opere accessorie e complementari ad esse attinenti.