T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II – Sentenza n. 5783 del 7 dicembre 2017
Sussiste un obbligo di leale cooperazione del Comune, che anziché procedere direttamente al rigetto della istanza, avrebbe dovuto segnalare al ricorrente l’incompletezza della documentazione prodotta, e quella del rispetto delle garanzie del contraddittorio procedimentale, che, se osservato, in tesi avrebbe consentito al ricorrente o ai suoi eredi di fornire in quella sede la dimostrazione di tutti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
Al riguardo, va anzitutto detto che è pacifico che quelle garanzie non siano state rispettate e che il Comune non abbia dato previo avviso delle ragioni ostative all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90.
Se, viceversa, ciò fosse avvenuto gli interessati avrebbero avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e produrre i documenti mancanti, consentendo all’amministrazione un esaustivo esame sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’accorpamento dei lotti non contigui e sulla sufficienza della volumetria assentibile ai fini della legittimazione dell’opera per cui è causa.
Tanto dimostra l’illegittimità del diniego, poiché la semplice natura vincolata del potere esercitato ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 non basta da sola a dimostrare, diversamente da quanto opinato in giudizio dall’amministrazione, che l’esito del procedimento, ove correttamente condotto e istruito, nel caso in esame non sarebbe potuto essere diverso.