T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, n. 5465 del 16 novembre 2016
Il principio secondo cui "nelle procedure di gare d’appalto non è prescritto un obbligo stringente e incoercibile, a pena di esclusione, di pedissequo rispetto delle specifiche tecniche, ma deve ammettersi la possibilità da parte dei concorrenti di offrire soluzioni equivalenti che soddisfino le esigenze di tipo tecnico per le quali è stata bandita la procedura selettiva" non è applicabile nel caso in cui il bando richieda una macchina spazzatrice con 4 ruote sterzanti e la ditta aggiudicataria abbia presentato la sua offerta con un modello di autospazzatrice con 2 ruote sterzanti, dal momento che la prima possiede una diversa funzionalità e caratteristiche tecniche assolutamente difformi rispetto alla seconda, oltre a dei costi differenti, che non consentono di effettuare una valutazione di equivalenza, risultando in caso contrario del tutto inficiata la regolarità della procedura di gara, sotto il profilo della corrispondenza di quanto posto come oggetto di gara con quanto offerto, e sotto il concorrente aspetto della par condicio tra i partecipanti.