T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sentenza n. 5372 del 16 ottobre 2014
La controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall’ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell’ambito di un rapporto negoziale che, a partire dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri autoritativi. Anche il rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed i componenti della commissione di collaudo deve qualificarsi in termini di locatio operis ovvero come prestazione di opera intellettuale, ancorché resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. A conclusioni difformi non è dato pervenire qualora l’opera non sia stata realizzata a seguito della stipula di un contratto di appalto ma in virtù della concessione di lavori pubblici ex lege n. 219/1981. Ciò in quanto la concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi dall’appalto di lavori pubblici, rientra nel novero dei sistemi di affidamento di lavori e opere regolati dall’art. 1 Codice dei Contratti Pubblici che, all’art. 142, estende ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto in materia di contenzioso, con particolare riguardo alle regole in materia di riparto di giurisdizione dettate dal successivo art. 244 del Codice dei Contratti Pubblici che, a sua volta, rinvia alle prescrizioni dettate dall’art. 133 comma 1 lett. e) n. 1, c. proc. Amm.