T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sentenza n. 5376 del 16 ottobre 2014
Le sanzioni amministrative in campo edilizio, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente, la relativa imputazione avviene in termini di responsabilità oggettiva dal momento che la sanzione segue l’immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli eredi. Discorso analogo vale per le sanzioni pecuniarie, essendo indifferente - ai fini della legittimità della sanzione per un abuso edilizio - l’individuazione dell’effettivo responsabile dell’abuso, ciò proprio in ragione del carattere ripristinatorio e non punitivo delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 37 D.P.R. 380/2001. Pertanto, l’aver convenuto una permuta delle aree sulle quali sono stati realizzati gli edifici oggetto di ordinanza di demolizione non vale a costituire titolo di esonero da responsabilità.