T.A.R. Campania Salerno, sez. I, n. 2563 del 22 novembre 2016
In tema di emissione, da parte del Comune, di un provvedimento di diniego definitivo alla richiesta di rilascio del certificato d’agibilità, ove questi risulti fondato, oltre che su ragioni già ritualmente comunicate al ricorrente nel preavviso di diniego, anche su altro motivo, cd. “a sorpresa”, che compare per la prima volta, deve considerarsi illegittimo. Ciò perché tale motivo, tale motivo, che assurge, da solo e unitamente agli altri, diversi, pure indicati dal Comune, ad autonoma causa di diniego definitivo dell’istanza è completamente assente nella comunicazione, ex art. 10 bis l. 241/90, e pertanto costituisce una ragione, fondante il diniego medesimo, circa la quale la parte ricorrente non ha potuto contraddire, presentando controdeduzioni nel termine, all’uopo assegnato dall’Amministrazione, in tal modo risultando frustrata l’esigenza di fondo, alla cui salvaguardia la riferita normativa è anzitutto preordinata, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso.
In particolare, va evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove.