Cons. Stato, Sez. IV, 24 giugno 2019 n. 4292
Procedura valutazione impatto ambientale – Gestione commissariale – realizzazione opere urgenti e funzionali – stato di emergenza - calamità naturali – deroga procedura VIA – riapprovazione progettuale ex novo – nuova dichiarazione di pubblica utilità – apposizione nuovo vincolo esproprio - applicazione regime ordinario – tempus regit actum
Venuto a cessare lo stato di emergenza per calamità naturali e, di conseguenza, venuto a mancare il presupposto costitutivo dell’applicazione del regime derogatorio, la riapprovazione del progetto deve seguire le regole ordinarie, tanto più se venga rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità e sia apposto un nuovo vincolo preordinato all’esproprio. Rispetto agli elementi di riapprovazione progettuale ex novo, nuova dichiarazione di pubblica utilità e nuova apposizione del vincolo, è irrilevante la circostanza della modifica dell’oggetto progettuale, in senso diminutivo rispetto alle opere originariamente previste. Sul piano logico-giuridico il profilo che concerne l’elaborazione progettuale va tenuto distinto da quello relativo al procedimento di approvazione. Il primo profilo attiene, infatti, all’aspetto tecnico dell’opera dell’ingegno, la quale può certamente subire modificazioni per rispondere alle mutate esigenze eventualmente sopravvenute al tempo della nuova approvazione del progetto. Il secondo profilo concerne, invece, il regime giuridico applicabile, il quale è sempre funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico primario. Se il legislatore ha previsto un regime derogatorio in materia di VIA a fronte del superamento dello stato di emergenza, venuto a cessare tale stato, non vi sono ragionevoli ragioni per escludere l’applicazione delle regole ordinarie, tanto più se al procedimento amministrativo in esame non sia più preposta la cessata gestione commissariale. Ciò nella prospettiva per cui si deve tener conto del regime giuridico vigente per i progetti edilizi presentati, secondo il principio del tempus regit actum.