T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. 02/04/2020 n. 111
Principio di tassatività e immodificabilità della offerta - impossibilità riedizione giudizio di anomalia - accertata condizione di primitiva incongruità della offerta – inconsistenza delle giustificazioni addotte
Il definitivo annullamento del giudizio di (non) anomalia non comporta il mero obbligo da parte della stazione appaltante di ripetere il segmento del procedimento di aggiudicazione relativo alla valutazione dell’offerta quando ogni ulteriore rivisitazione dell’offerta si porrebbe in contraddizione con l’originaria e manifesta inattendibilità di questa e si risolverebbe, quindi, in una sua inammissibile modificazione postuma.
Limite generale alla riedizione del giudizio di anomalia è dato dalla osservanza del principio di “tassatività e immodificabilità dell’offerta totale” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1098 del 2019). La possibilità di ricalibrare le relative giustificazioni, introducendo “giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime” presuppone che “l’offerta risulti nel suo complesso affidabile [già] al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I - 9/11/2018 n. 2140, T.A.R. Veneto, sez. I - 7/2/2019 n. 179; Consiglio di Stato, sez. III - 18/12/2018 n. 7129; T.A.R. Brescia, n. 1098 del 2019). Inoltre non è consentita la modifica postuma della struttura e dello equilibrio economico della offerta attraverso la formulazione delle giustificazioni poiché ciò violerebbe la par condicio tra i ricorrenti; è ammissibile invece la sola compensazione tra voci sottostimate e voci sovrastimate.