T.A.R. Campania Salerno, sez. I, n. 2572 del 22 novembre 2016
Per la pacifica giurisprudenza, anche costituzionale, la disciplina unitaria di tutela del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente e, quindi, altri interessi; le disposizioni del Codice del paesaggio, approvato con il d.lgs. n. 42 del 2004, hanno previsto l'indubbia prevalenza del Piano paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del territorio, avendo il medesimo Piano la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, che non può essere subordinata a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale.
Dall'applicazione di tali principi, consegue una doverosa interpretazione orientata della L.r. n. 19/2001 e ss.mm. dalla quale non può che discendere la legittimità del parere negativo della competente Soprintendenza rispetto alla possibilità di realizzare, in una zona sottoposta a vicnolo paesaggistico, parcheggi interrati.