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  • Ordinanza del 04.11.2016 del Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile 

    Deve ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole od <<hosting>> laddove, come avvenuto nel caso di specie, il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita (art. 16, comma 1, lettera b citato) e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa.

    In definitiva, pur non essendovi un obbligo di controllo preventivo dei contenuti presenti né una posizione di garanzia, sussiste tuttavia un obbligo successivo di attivazione di modo che la responsabilità a posteriori dell’hosting provider sorge per non aver ottemperato – come per l’appunto verificatosi nella fattispecie in esame – a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non aver ottemperato a un ordine dell’Autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto.

  • News
    • 21/11/2016 Sull'ammissibilità del giudizio di ottemperanza instaurato dal difensore nei confronti della parte pubblica soccombente
    • 21/11/2016 Sul contenuto prescrittivo del permesso di costruire in sanatoria
    • 15/01/2016 Sulla SCIA / DIA
    • 14/01/2016 Sul permesso di ampliamento nel "Piano Casa" Campania
    • 14/01/2016 Sulla tardività dell' impugnazione del permesso di costruire
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