Ordinanza del 04.11.2016 del Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
Deve ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole od <<hosting>> laddove, come avvenuto nel caso di specie, il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita (art. 16, comma 1, lettera b citato) e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa.
In definitiva, pur non essendovi un obbligo di controllo preventivo dei contenuti presenti né una posizione di garanzia, sussiste tuttavia un obbligo successivo di attivazione di modo che la responsabilità a posteriori dell’hosting provider sorge per non aver ottemperato – come per l’appunto verificatosi nella fattispecie in esame – a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non aver ottemperato a un ordine dell’Autorità, sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto.