T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, n. 5000 del 25 ottobre 2016
Nel giudizio amministrativo è inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso un atto adottato dall'Amministrazione statale, che sia stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adito (come prescritto dall'art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3 L. 3 aprile 1979 n. 103) trattandosi di errore procedurale, non scusabile stante il chiaro dettato normativo, concernente non l'identificazione dell'organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, ma l'idividuazione dell'Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica.