T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I - Sentenza n. 2906 del 23 maggio 2014
In materia di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo ricorso alla trattativa privata, proprio perché non c’è stata gara non è possibile una valutazione prognostica e virtuale sull’esito di una procedura comparativa mai svolta. Non è possibile prevedere, in particolare, quante e quali offerte sarebbero state presentate, quale offerta avrebbe presentato l’impresa che chiede il risarcimento e se tale offerta sarebbe stata, o meno, vittoriosa. Quando ad un operatore è preclusa “in radice” la partecipazione ad una gara, onde non è possibile dimostrare “ex post” né la certezza della sua vittoria, né la certezza della non vittoria la sola situazione soggettiva tutelabile è la chance.
Nelle gare pubbliche la risarcibilità della chance, la quale consiste nella ragionevole possibilità di conseguire un risultato economico utile, non può intendersi subordinata all'offerta in giudizio di una prova in termini di certezza, perchè ciò è logicamente incompatibile con la natura di tale voce di danno, risultando invece sufficiente che gli elementi addotti in virtù dell'inderogabile principio contenuto nell'art. 2697 c.c., consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri, invece, impediti a causa della condotta illecita altrui.