T.A.R. Campania - NAPOLI, Sez. II - Sentenza n. 1944 del 4 aprile 2014
E’ illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un permesso di costruire (nella specie, si trattava di un titolo edilizio per l’ampliamento volumetrico di un immobile di circa 90 mq.), non preceduto dalla comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Infatti, per un verso, la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990 costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, in particolare laddove si tratti di casi di autotutela a mezzo di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi favorevoli, e, per l’altro, ogni provvedimento recante una determinazione di ritiro in via di autotutela decisoria di un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica di un privato deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ciò imponendosi in forza dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e del canone di buon andamento e della trasparenza promananti dall'art. 97 Cost.