T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 3336 del 13 giugno 2014
Avendo l’illecito edilizio natura permanente, violando con la sua realizzazione l’ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio, anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, in ragione della natura ripristinatoria della sanzione. La conferma di tale orientamento è data dal dettato normativo della stessa legge n. 47 del 1985, la quale espressamente ha inteso estendere il nuovo regime sanzionatorio anche alle opere ultimate prima del 1° ottobre 1983 e non condonate. Colui che ha realizzato l’abuso mantiene, pertanto, inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera abusiva.