T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 3521 del 26 giugno 2014
Ai sensi dell’art. 16 lett. e) e m), r.d 11 febbraio 1929 n.274, la competenza professionale dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture, ma a condizione che si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, detta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri e agli architetti.