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  • Consiglio di Stato, Sez. II, Sentenza n. 3361 del 27 aprile 2022

    Non commette una violazione disciplinare il carabiniere che, convocato per conferire con il proprio superiore gerarchico, faccia pervenire una nota a firma di un avvocato comunicante l’impossibilità di presentarsi alla convocazione. Tale condotta non concreta una indebita interferenza nel rapporto gerarchico in violazione dell’art. 715 co. 2 del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 in quanto l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisce esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione che deve essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari.

  • News
    • 07/04/2020 Sulla natura dei P.I.P. (Piani per gli Insediamenti Produttivi)
    • 07/04/2020 Sulla applicabilità dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 13 della L. n. 2359/1865 in caso di vigenza di un P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi).
    • 07/04/2020 Sualla categoria edilizia cui sono riconducibili gli interventi di ricostruzione di ruderi quasi completamente crollati.
    • 07/04/2020 Sulla necessità di ripetizione della V.I.A. in caso di riapprovazione del progetto ai fini della riapposizione del vincolo esporpriativo
    • 07/04/2020 Sulla validità di un avviso di perenzione privo della firma digitale
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