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  • Consiglio di Stato, Sez. II, Sentenza n. 3361 del 27 aprile 2022

    Non commette una violazione disciplinare il carabiniere che, convocato per conferire con il proprio superiore gerarchico, faccia pervenire una nota a firma di un avvocato comunicante l’impossibilità di presentarsi alla convocazione. Tale condotta non concreta una indebita interferenza nel rapporto gerarchico in violazione dell’art. 715 co. 2 del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 in quanto l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisce esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione che deve essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari.

  • News
    • 02/05/2022 Sui presupposti affinché l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione di un carabiniere con l’amministrazione di appartenenza non integri illecito disciplinare.
    • 02/05/2022 Sui presupposti del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’integrazione del trattamento retributivo prevista dall’art. 52 co. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendenti comunali.
    • 02/05/2022 Sull'esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio rilasciato sulla base della falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del privato.
    • 07/04/2020 Sulla illegittimità della ordinanza di demolizione per carenza di legittimazione passiva
    • 07/04/2020 Sulla applicabilità del rito accelerato in materia di espropri nel caso in cui siano formtulate contestualmente tanto istanze di annullamento che istanze risarcitorie.
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