Consiglio di Stato, Sez. II, Sentenza n. 3361 del 27 aprile 2022
Non commette una violazione disciplinare il carabiniere che, convocato per conferire con il proprio superiore gerarchico, faccia pervenire una nota a firma di un avvocato comunicante l’impossibilità di presentarsi alla convocazione. Tale condotta non concreta una indebita interferenza nel rapporto gerarchico in violazione dell’art. 715 co. 2 del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 in quanto l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione con l’Amministrazione di appartenenza costituisce esercizio di una facoltà legittima, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione che deve essere garantito anche nelle organizzazioni a forte impronta gerarchica, come quelle militari.