Corte d’Appello Napoli, Sez. IX, 9 ottobre 2019 n. 5783
Principio di non contestazione – onere contestare i fatti – potere di verifica del giudice – comparazione tra i fondi – corrispondenza particelle catastali - mancata contestazione – no prova legale – elemento istruttorio – valutabile contesto materiale probatorio acquisito
Il principio di non contestazione ha ad oggetto i fatti, non i giudizi, qual è la valutazione di corrispondenza tra i beni indicati. La correlazione tra i fatti, cioè il giudizio, è indipendente dall’onere di contestazione e comunque incardina nel giudice il potere di verifica nel caso in cui il giudizio da valutare abbia, come nella fattispecie in esame, una valenza costitutiva dell’azione. La corrispondenza tra le particelle catastali indicate in una e nell’altra sede, è valutazione compresa nel perimetro dell’attività di controllo e giudizio del magistrato, finalizzata alla verifica della fondatezza della domanda in virtù dell’istruttoria espletata nel suo complesso. La mancata contestazione, oltretutto, non costituisce prova bensì elemento istruttorio da valutarsi nel contesto del materiale probatorio acquisito, così che il giudice possa arrivare alla decisione più aderente alla verità storica.