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  • Tribunale Civile di Napoli nord, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2238 del 21 aprile 2022

    In materia di pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori non ha diritto alla corresponsione della differenza di trattamento economico rispetto a quanto previsto per la qualifica superiore ex art. 52 co. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 allorché non fornisca la prova – mediante allegazioni chiare, precise e circostanziate – non solo dell’attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni superiori ma anche che le suddette siano state svolte nella loro pienezza e che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri e assunte le responsabilità correlate a dette mansioni superiori, in modo tale da comprovare lo svolgimento di un’attività incompatibile con quella propria della funzione formale rivestita.

     

  • News
    • 02/05/2022 Sui presupposti affinché l’assistenza di un legale in sede di interlocuzione di un carabiniere con l’amministrazione di appartenenza non integri illecito disciplinare.
    • 02/05/2022 Sui presupposti del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’integrazione del trattamento retributivo prevista dall’art. 52 co. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 in caso di svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendenti comunali.
    • 02/05/2022 Sull'esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo abilitativo edilizio rilasciato sulla base della falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del privato.
    • 07/04/2020 Sulla illegittimità della ordinanza di demolizione per carenza di legittimazione passiva
    • 07/04/2020 Sulla applicabilità del rito accelerato in materia di espropri nel caso in cui siano formtulate contestualmente tanto istanze di annullamento che istanze risarcitorie.
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