T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, n. 5010 del 20 luglio 2016
Il permesso di costruire in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché altrimenti, in contrasto appunto con l'art. 36 D.P.R. 380/01, postulerebbe, non già la "doppia conformità" delle opere abusive richiesta dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda in sanatoria, bensì - eventualmente - solo alla data futura ed incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni. Ovvia conseguenza del descritto quadro giuridico è, altresì, l'inapplicabilità della normativa posta dall'art. 15 D.P.R. 380/01 in tema di termini per l'inizio e il completamento dei lavori assentiti con permesso di costruire, nonché delle conseguenze del loro mancato rispetto (proprio perché, per definizione, non può esservi alcun lavoro ulteriore a farsi).