T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Sentenza n. 5021 del 24 settembre 2014
Rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario e non in quella del Giudice Amministrativo una controversia avente a oggetto l’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato di atti giudiziari rivolto dal Segretario Generale del T.A.R. al ricorrente interessato posto che il contributo unificato ha natura di entrata erariale tributaria, con conseguente cognizione del Giudice tributario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a mente del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (...)”
I Giudici Amministrativi hanno osservato che nel caso di specie (a differenza del caso oggetto dell’ordinanza del 29.1.2014, n. 23 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, richiamata dalla ricorrente, con cui è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale circa la corretta interpretazione della normativa interna delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 in rapporto alla Direttiva del Consiglio 21.12.1989, 89/665/CEE), l’atto del Segretario generale di questo T.A.R. non ha natura provvedimentale, palesandosi come meramente, direttamente e vincolativamente applicativo – nell’an, nel quomodo e nel quantum – delle norme di legge che hanno disciplinato il contributo unificato nel processo amministrativo, non essendo peraltro contestata né l’afferenza della controversia all’ipotesi di cui all’art.119, comma 1, lettera a), del c.p.a., né l’esatta determinazione dello stesso in rapporto al valore dell’appalto;
La devoluzione della controversia al giudice tributario non è incisa dalla contestuale impugnazione delle circolari del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011 e del Ministero della Giustizia dell’11.5.2012, atteso che avverso le stesse non risultano formulati vizi rilevanti ai fini della spettanza o quantificazione del contributo unificato nel caso di specie diversi da quelli discendenti dalle sottese prescrizioni normative, della cui legittimità costituzionale e compatibilità coi principi comunitari dubita la parte ricorrente.