Procedura ablatoria – diversità funzione - termini compimento espropriazione – termini decreto di occupazione
I termini di cui all’art. 13 della L. n. 2359/1865 sono posti a presidio del diritto dominicale dei privati, segnano il limite per la giuridica rilevanza della dichiarazione di pubblica utilità ed evitano che il bene del privato sia assoggettato ad libitum alla potestà ablatoria dell’Amministrazione. Invece quelli di cui all’art. 20 della L. n. 865/1971 riguardano l’apprensione del bene per l’inizio dei lavori ed il completamento delle procedure di espropriazione e dell’opera pubblica. Cosicchè, la indicazione dei termini entro i quali la procedura espropriativa deve concludersi, ai sensi del citato art. 13, non trova giustificazione logico giuridica nelle ipotesi in cui siano stati preventivamente approvati piani per gli insediamenti produttivi che hanno ex lege l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere in essi previste.