Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020 n. 1158
Eccezione di improcedibilità per tardività – provvedimenti procedure di espropriazione – giudizi demolitori – negata applicabilità rito abbreviato ex art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 – domande esclusivamente risarcitorie – improcedibilità ricorso introduttivo – diverso se esame domanda risarcitoria condizionata accoglimento rimedio demolitorio
La ratio sottesa al rito disciplinato dall’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, consistente nella esigenza di assicurare la tempestiva definizione di controversie incidenti su peculiari interessi pubblici, non rileva nelle ipotesi di domande risarcitorie proposte in via autonoma, nelle quali difetta la necessità di ridurre il nocumento che potrebbe derivare alla collettività dal ritardo nella realizzazione di opere pubbliche. Argomentando a contrario, laddove in un giudizio caducatorio venga presentata domanda risarcitoria e si verta in ipotesi richiamate dall’art. 23 bis, cit., vigente ratione temporis, il rito speciale ivi disciplinato deve ritenersi applicabile. L’applicazione di tali principi, nel caso di specie, ha condotto all’affermazione della improcedibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in cui infatti è stata presentata domanda principale, tesa ad ottenere l’annullamento del provvedimento asseritamente illegittimo, e una domanda formulata in via consequenziale, estrinsecantesi nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente.