T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sentenza n. 5376 del 16 ottobre 2014
In materia di demolizione di immobili abusivi, attesa la natura vincolata del potere, non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può, di per sé, legittimare in via di fatto. A tal fine va rivelato che il terzo comma dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 dispone che “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. La norma in esame conferisce evidentemente al Comune il potere di dichiarare l’acquisizione in relazione ad un’area maggiore rispetto a quella sulla quale è stata realizzata la costruzione abusiva. Tuttavia, non potendosi ragionevolmente ritenere che il Legislatore abbia rimesso la determinazione dell’ulteriore area acquisibile al puro arbitrio dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione.