Decreto occupazione d’urgenza – art. 20 L. n. 865/1971 – previsione durata di occupazione – Piano insediamenti produttivi – definizione - natura giuridica – delibera approvazione P.I.P.- efficacia decennale dichiarazione pubblica utilità – effetto inderogabile
Il Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi costituisce uno strumento di pianificazione territoriale al fine di consentire ai Comuni, dotati di piano regolatore generale o programma di fabbricazione approvati, di acquisire aree per insediamenti produttivi nell’ambito delle zone a ciò destinate dallo strumento urbanistico generale. La giurisprudenza amministrativa ha posto in evidenza come il P.I.P., pur essendo, sotto il profilo urbanistico, uno strumento di natura attuativa, in quanto specifica le prescrizioni del P.R.G., si caratterizza come un piano speciale di zona ed è preordinato, da un lato, al fine di garantire un ordinato sviluppo urbanistico dell’ambito nel quale dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi, dall’altro, ad incentivare l’espansione produttiva nel territorio comunale attraverso la cessione alle imprese interessate dei terreni espropriati, a prezzi più bassi di quelli praticati sul mercato. La delibera di approvazione del P.I.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle trasformazioni urbanistiche in esso previste e consente all’Amministrazione procedente di disporre la successiva espropriazione delle aree interessate. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’efficacia decennale della dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione del piano sia un effetto inderogabile discendente direttamente ex lege dalla intrinseca natura dello stesso.