Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 4441 del 1 settembre 2014
Ai fini dell’emissione di una informativa antimafia positiva l’incesuratezza dei soci non è di per sé rilevante stante la diversità delle valutazioni rimesse al giudice penale ai fini dell’accertamento della responsabilità penale e quelle rimesse al Prefetto ai fini della prevenzione antimafia. Queste ultime, integrando misure cautelari di tipo preventivo, non richiedono ex lege, né la prova dei fatti di reato, né la prova dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il pericolo o tentativo di infiltrazione avente lo scopo di condizionare le scelte societarie. Peraltro, anche in caso di proscioglimento in sede penale, gli accertamenti delle forze di polizia non perdono la loro valenza ai fini di un’informativa antimafia sfavorevole e ciò proprio in virtù della minore incidenza probatoria degli indizi necessari a configurare l’ipotesi di un mero tentativo di infiltrazione mafiosa e, quindi, tendenti a garantire la tutela dell’interesse sociale protetto nella sua massima soglia di anticipazione.