T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 4730 del 21 giugno 2016
In tema di rilascio del permesso a costruire dichiarato illegittimo, la rinnovazione del titolo, da parte del Comune, è da ritenersi consentita anche se si sia trattato di vizi sostanziali, purché possano essere rimossi, restando preclusa solo qualora si tratti di vizi inemendabili. Tale rinnovazione deve considerarsi, dunque, possibile solo consentendo un intervento diretto a conformare il manufatto ai parametri costruttivi giudicati violati, restituendo all'opera piena compatibilità col regime urbanistico-edilizio.
In tema di apertura di abbaini per il recupero abitativo di sottotetti, la rottura della continuità verticale delle aperture, alterando il ritmo e la simmetria dell'originario prospetto, di regola introduce un elemento di incoerenza nel linguaggio formale dell'edificio sottostante, del quale altera la cifra stilistica, con una operazione esclusa a priori dalla Legge regionale campana (che, per il suo carattere eccezionale, è di stretta interpretazione) sul recupero abitativo dei sottotetti allorché, pur autorizzandone l'apertura, pone come condizione essenziale il rispetto dei cratteri formali dell'edificio.
L'art. 3 lett. b) della L. r. n. 15 del 2000, esclude la possibilità di ottenere la sanatoria dei sottotetti di immobili non legittimamente edificati ovvero non previamente sanati, ciò senza distinguere tra le diverse tipologie di abusi e tra le difformità totali o solo parziali; è, inoltre, preclusa la possibilità di chiedere la sanatoria in occasione del cambio di destinazione del sottotetto, dovendo tale condizione precedere l'istanza, della quale costituisce presupposto necessario.