T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, n. 5003 del 19 ottobre 2016
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.In tal caso, infatti, per effetto di tale pronuncia si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, in virtù del quale il primo è legittimato a proporre, per il relativo adempimento, un giudizio di ottemperanza. Tale giudizio sarà teso a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo.
Il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire o in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto, essendo le spese, i diritti e gli onorari successivi dovuti solo in quanto funzionali al medesimo giudizio di ottemperanza.