T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, n. 5466 del 5 ottobre 2016
A fronte dell’attività dell’amministrazione che si assume svolta in violazione del giudicato la parte interessata può scegliere se agire in sede di ottemperanza o “impugnare” il provvedimento in sede di giudizio ordinario, restando libera di incardinare un autonomo giudizio per il riconoscimento della nullità, anziché esperire un’azione di ottemperanza.
Non vi è ragione di affermare l’impossibilità di formulare l’azione di nullità in sede ordinaria quando l’azione è volta, dunque, al solo accertamento della nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241, senza che alcuna attività esecutiva della pronuncia sia necessaria e sia stata richiesta.