T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I - Sentenza n. 2394 del 30 aprile 2014
Nei casi in cui il privato chieda la ripetizione di somme già versate a titolo di oneri concessori o di oblazione, a seguito di diniego di rilascio del titolo o di annullamento del permesso in precedenza emesso, (…) deve escludersi che la cognizione della domanda riguardante la loro ripetizione sia demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [già espressamente fissata dall’art. 16 L. 10/1977 ed oggi enucleabile dalla disposizione di cui all’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. riferita alla materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio]: infatti, una volta esaurito il procedimento amministrativo, non resuduano profili autoritativi in capo all’amministrazione, che avrebbero giustificato il radicarsi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per cui anche tale fattispecie non può che qualificarsi come di ordinario indebito oggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. (…) In definitiva, essendo l’azione di recupero volta a tutelare un diritto soggettivo di natura patrimoniale non ricadente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo per decreto ingiuntivo proposto dal privato.