T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 1547 del 17 marzo 2014
La realizzazione di opere in assenza di specifico titolo abilitativo può risultare regolare, ovvero abusiva, in base all’epoca della loro realizzazione (con relativa procedura di demolizione opere abusive). Infatti, è noto che soltanto a partire dalla data del 1°settembre 1967, per effetto della legge n. 756/1967, di modifica dell’art. 31 della legge urbanistica generale 17 agosto 1942, n. 1150, fu generalizzato per l’attività costruttiva l’obbligo di acquisire un atto di assenso, fino ad allora l’obbligo era limitato ai centri abitati. Se da una parte la giurisprudenza non esclude l’onere per il proprietario di provare la realizzazione delle opere antecedenti al 1° settembre 1967, dall’altra pone però in capo al Comune che adotta l’ordine di demolizione un minimo onere probatorio della propria pretesa, soprattutto quando è decorso oramai molto tempo dall’edificazione, al punto che neppure l’ Amministrazione è in grado di dare la stessa con sufficiente approssimazione.