T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 1679 del 20 marzo 2014
A prescindere da ogni valutazione in ordine alla legittimità della disposizione regolamentare, nell’esercizio del potere discrezionale del quale l’ente è titolare, dell’annullamento d’ufficio del titolo edilizio, l’amministrazione deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti prescritti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il privato danneggiato, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi, ancorché onerato dalla dimostrazione della “colpa” dell’ amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari. Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all’amministrazione l’allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell’errore scusabile e, in definitiva, al giudice, così come voluto dalla Cassazione con sent. n.500/1999, apprezzarne e valutarne liberamente l’idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell’amministrazione.
Il silenzio dell’amministrazione a fronte di un’istanza di sanatoria costituisce una ipotesi di silenzio significativo, tant’è che l’art.13 della legge n.47/1985 attribuisce al silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto recettivo dell’atto.