T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 506 del 24 gennaio 2014
In materia di distanze tra le costruzioni, deve ritenersi in generale che, ai fini del computo delle distanze, assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura; in particolare anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza rientrano tra i corpi di fabbrica computabili nelle distanze.