T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 3035 del 30 maggio 2014
Vanno considerate nulle solo le schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e prive di spiegazioni ragionevoli nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il suffragio, poiché l’art. 64, comma 2 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, prevede la nullità del voto quando lo stesso presenti “scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Per espressa previsione normativa, la riconoscibilità del voto deve essere inoppugnabile, nel senso che l’espressione “anomala” utilizzata dall’elettore non deve trovare spiegazioni alternative, ragionevolmente prospettabili e giustificabili. Ciò equivale a dire che la semplice eventualità che il votante abbia inteso farsi riconoscere non è sufficiente a determinare la nullità del voto.