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  • Sui limiti e sulle eccezioni della competenza professionale dei geometri in materia di costruzioni civili

    T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II - Sentenza n. 3521 del 26 giugno 2014

    Ai sensi dell’art. 16 lett. e) e m), r.d 11 febbraio 1929 n.274, la competenza professionale dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture, ma a condizione che si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, detta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri e agli architetti.

  • News
    • 07/04/2020 Sulla applicabilità del principio di autosufficienza all'atto di appello nel processo civile
    • 07/04/2020 Sui limiti di applicabilità del principio di non contestazione nel processo civile
    • 07/04/2020 Sulla ottemperanza di sentenza di annullamento del giudizio di non anomalia della offerta.
    • 07/04/2020 Sulla valenza delle tabelle ministeriali ai fini della verifica della congruità della offerta
    • 07/04/2020 Sugli effetti dell'accoglimento del ricorso principale sulla ammissibilità del ricorso incidentale cd. escludente.
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